Validità anno scolastico

  

VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO

Criteri relativi alla quota di assenze per la validità dell’anno scolastico ai sensi della C.M. n°20 del 04/03/2011:

-  Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

-  Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato che – per gli Istituti Tecnici – è fissato in 1056 ore quindi il limite massimo di ore di assenza è fissato in 264 ore.

Oltre alla ordinaria frequenza delle lezioni sono conteggiate come presenze:

  • la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli Organi Collegiali della scuola (progetti didattici inseriti nel P.O.F. e/o approvati dal Consiglio di Classe, attività di orientamento, campionati studenteschi, ecc…);
  • attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite d’Istruzione, scambi culturali ecc…)
  • la partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola lavoro;
  • la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi.

 

In tutti questi casi sul registro di classe e su quello personale del docente verrà annotata la motivazione della mancata presenza in aula.

Nei casi di alunni portatori di handicap avviati a percorsi individuali di recupero, si fa riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano Educativo Personalizzato o dagli eventuali piani formativi individualmente stabiliti.

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art.11 -  DPR 22/06/09).

-  Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

  • entrate in ritardo;
  • uscite in anticipo;
  • assenze per malattia;
  • assenze per motivi di famiglia;
  • astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee d’Istituto;
  • mancata presenza a scuola in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate;
  • mancata partecipazione alle attività organizzate in orario curricolare.

 

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono registrate nel registro elettronico, annotate dal docente sul registro di classe e sul registro personale e sono sommate a fine anno. IL numero di ore totale di assenze effettuate dallo studente nell’a.s. sarà quindi raffrontato all’orario annuale delle lezioni.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, tenuto conto delle deroghe riconosciute nel punto successivo, comporta la non validità dell’anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.

 

Tipologie di assenze documentate e continuative ammesse alla deroga

Al principio della frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di lezione sono possibili deroghe funzionali ad assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio dei Consigli di Classe con specifica delibera motivata, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Sulla base di quanto disposto nell’art.14, comma 7 del DPR 122/09, si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

-  motivi di salute documentati da apposita certificazione medica:

  • assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato da un medico del S.S.N.;
  • assenze continuative di 5 giorni o più giorni motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del S.S.N.;
  • assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del S.S.N. attestante la gravità della patologia;
  • visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
  • puerperio;

 

-  motivi personali e/o di famiglia:

  • allontanamenti  temporanei disposti dall’autorità giudiziaria, assenze di più giorni per testimonianza o altri procedimenti giudiziari;
  • gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il 2° grado fino ad un massimo di 5 giorni;
  • esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (legge 104/92, art. 3 comma 3);
  • accudimento di un figlio;
  • rientro nel paese di origine per motivi legali;
  • uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza, per società riconosciute dal CONI;
  • esami presso il conservatorio Statale.

 

Tutte le motivazioni devono essere documentate preventivamente o comunque entro 5 giorni dall'assenza.